Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
Detrazione per l'installazione di pannelli solari
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Incentivi e agevolazioni per chi adotta impianti di fonti energetiche alternative
La certificazione energetica
La novità introdotta dalla norma è l’”attestato di certificazione energetica”, cioè ilDa quando scatta l'obbligo della certificazione energetica?
Dal 1 luglio 2007
Edifici con superficie netta calpestabile superiore ai 1000 mq :
il venditore o il locatore, nel caso di trasferimento a titolo oneroso
dell’intero immobile, dovrà produrre il certificato
Dal 1 luglio 2008
Edifici con superficie netta calpestabile fino a 1000 mq con
esclusione delle singole unità immobiliari: il venditore o il
locatore, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero
immobile, dovrà produrre il certificato
Dal 1 luglio 2009
Il venditore o il locatore dovrà produrre il certificato nel caso di
trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari
Sono esclusi
Le ville che si distinguono per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (art.136, comma 1,
lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42), ma solo nel caso in cui il rispetto
delle prescrizioni implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici
I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
utilizzabili altrimenti.
I fabbricati isolati con una superficie netta inferiore ai 50 mq.